Le autorizzazioni e gli altri documenti di cui all'articolo 17 del regolamento n. 517/72 e agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 516/72 debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Eventuali infrazioni riscontrate, ove commesse da vettori di altri Stati membri della Comunita' economica europea, debbono essere immediatamente rese note al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le successive segnalazioni da fare alle competenti autorita' dello Stato membro cui appartiene il vettore che ha commesso l'infrazione, in base all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72 ed all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 516/72.
Testo vigente dal 27 aprile 1977
