Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, effettua i servizi regolari, regolari specializzati ed i servizi a navetta, di cui ai citati regolamenti del consiglio delle Comunita' europee n. 516/72 e n. 517/72, e' punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione, prevista dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 572.

Testo vigente dal 27 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-08;144~art8 · fonte su Normattiva