All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato per il periodo 10 febbraio 1977-31 gennaio 1978 in lire 58 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.
Testo vigente dal 25 agosto 1977
