Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, e' concesso, in caso di occupazione ridotta nel mese, in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese considerato. Il credito di cui ai primo e al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, e' concesso alle imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa.

Testo vigente dal 25 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 270/1987

    Questione infondata
    16 luglio 1987

    In tema di sgravi contributivi, la normativa per il contenimento del costo di lavoro impone agli imprenditori non iscritti alle associazioni sindacali di categoria un'alternativa ben precisa: beneficiare della detrazione dei contributi INAM applicando le clausole dei contratti collettivi ed accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, ovvero non fruire del beneficio e non applicare le clausole suddette. Non puo`, pertanto, invocarsi l'art. 3 Cost. per giustificare la pretesa di fruire dello sgravio senza rispettare i minimi normativi e salariali fissati dalla contrattazione collettiva. Ne` sostanziano idonei parametri di giudizio gli artt. 18, 36, 39 Cost.: non il primo, perche` della vicenda sono protagonisti datori di lavoro anziche` lavoratori; non il secondo, perche` non e` stata ancora posta in essere la registrazione dei sindacati; non l'ultimo, perche` la vincolativita` degli attuali contratti collettivi non dipende dall'appartenenza all'associazione sindacale stipulante ogni qual volta siano norme di legge a richiamarne il contenuto. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, L. 8 agosto 1977 n. 573, in relazione all'art. 1, d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, come conv. nella L. 7 aprile 1977 n. 102; dell'art. 1, d.l. 30 gennaio 1978 n. 15, conv. nella L. 22 marzo 1978 n. 75; del d.l. 30 marzo 1978 n. 78, conv. nella L. 26 maggio 1978 n. 221; dell'art. 2, d.l. 6 luglio 1978 n. 353, conv. nella L. 5 agosto 1978 n. 502; dell'art. 1, d.l. 30 gennaio 1979 n. 20, conv. nella L. 31 marzo 1979 n. 92; e della L. 13 agosto 1979 n. 375).

    Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 36 cost. · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;573~art2 · fonte su Normattiva