In tema di sgravi contributivi, la normativa per il contenimento del costo di lavoro impone agli imprenditori non iscritti alle associazioni sindacali di categoria un'alternativa ben precisa: beneficiare della detrazione dei contributi INAM applicando le clausole dei contratti collettivi ed accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, ovvero non fruire del beneficio e non applicare le clausole suddette. Non puo`, pertanto, invocarsi l'art. 3 Cost. per giustificare la pretesa di fruire dello sgravio senza rispettare i minimi normativi e salariali fissati dalla contrattazione collettiva. Ne` sostanziano idonei parametri di giudizio gli artt. 18, 36, 39 Cost.: non il primo, perche` della vicenda sono protagonisti datori di lavoro anziche` lavoratori; non il secondo, perche` non e` stata ancora posta in essere la registrazione dei sindacati; non l'ultimo, perche` la vincolativita` degli attuali contratti collettivi non dipende dall'appartenenza all'associazione sindacale stipulante ogni qual volta siano norme di legge a richiamarne il contenuto. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, L. 8 agosto 1977 n. 573, in relazione all'art. 1, d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, come conv. nella L. 7 aprile 1977 n. 102; dell'art. 1, d.l. 30 gennaio 1978 n. 15, conv. nella L. 22 marzo 1978 n. 75; del d.l. 30 marzo 1978 n. 78, conv. nella L. 26 maggio 1978 n. 221; dell'art. 2, d.l. 6 luglio 1978 n. 353, conv. nella L. 5 agosto 1978 n. 502; dell'art. 1, d.l. 30 gennaio 1979 n. 20, conv. nella L. 31 marzo 1979 n. 92; e della L. 13 agosto 1979 n. 375).
Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 36 cost. · Art. 39 cost.