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I professori di educazione musicale e di canto corale ciechi in servizio nelle scuole secondarie di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati a domanda nel ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, con decorrenza dal 1 gennaio 1965. Gli aspiranti debbono essere in possesso di un'abilitazione valida ai fini dello specifico insegnamento e debbono avere un'anzianita' di servizio di almeno tre anni con qualifica annuale non inferiore a valente. Nell'applicazione della presente legge il Ministero della pubblica istruzione assegnera', ove possibile, posti di ruolo agli aventi diritto nel Comune e subordinatamente nella Provincia di residenza dei medesimi.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1373~artunico · fonte del testo