Art. 1 — Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 800 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 14 febbraio 1991
