Art. 2 — Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
Le pensioni a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2.012 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Testo vigente dal 14 febbraio 1991
