Art. 4 — Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Con effetto dal 1› gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 2.997 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,07 per cento.
Testo vigente dal 14 febbraio 1991
