Art. 38
[1]Testo unico-art. 38. (Base contributiva)
[2]La base contributiva e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonche' dei seguenti assegni: indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato; indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' per i sottufficiali e per i militari di truppa; assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica. Concorrono altresi' a costituire la base contributiva gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Per particolari categorie di personale, per le quali non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.5A
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5ALa Corte Costituzionale con sentenza 5 - 19 maggio 1993, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 26/05/1993, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennita' integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione".
Testo vigente dal 27 maggio 1993, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva