Le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, numero 625, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1952.
Testo vigente dal 9 febbraio 1951
Le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, numero 625, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1952.
Testo vigente dal 9 febbraio 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-01-18;36~artunico · fonte del testo