Le disposizioni dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1950, n. 7, sono richiamate in vigore a decorrere, dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.
Testo vigente dal 28 febbraio 1951
Le disposizioni dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1950, n. 7, sono richiamate in vigore a decorrere, dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.
Testo vigente dal 28 febbraio 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-01-22;71~art2 · fonte del testo