Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1950 al 22 dicembre 2008. 40 parole tolte.
tolto: Il decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 892, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 10. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 31 dicembre 1950 cessera' di avere applicazione la maggiorazione di cui al comma precedente".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-07-05;452~artunico · fonte del testo