Art. 12
1. La Regione riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la diffusione. 2. La Regione considera le associazioni di volontariato come soggetti di partecipazione e di contributo sociale autonomo al perseguimento degli interessi generali e ne agevola la formazione e l'attivita'.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
