1. Le dimissioni da Consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art34 · fonte su Normattiva