Art. 35
1. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio lo sostituisce con chi ne ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione. 2. Per la convalida si procede ai sensi dell'articolo 28.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
