Art. 40
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi. 2. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilita' di strutture, personale e servizi, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio del Consiglio, secondo modalita' e criteri stabiliti con legge.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
