1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi. 2. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilita' di strutture, personale e servizi, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio del Consiglio, secondo modalita' e criteri stabiliti con legge.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art40 · fonte su Normattiva