1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne verifica l'attuazione; esercita le potesta' legislative attribuite o demandate alla Regione e quelle regolamentari; controlla l'attivita' amministrativa della Regione; delibera altresi' gli atti amministrativi di indirizzo e di programmazione ed ogni altro atto attribuito con legge regionale; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dalle leggi statali nonche' a quelle previste da normative comunitarie.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art43 · fonte su Normattiva