Art. 43
1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne verifica l'attuazione; esercita le potesta' legislative attribuite o demandate alla Regione e quelle regolamentari; controlla l'attivita' amministrativa della Regione; delibera altresi' gli atti amministrativi di indirizzo e di programmazione ed ogni altro atto attribuito con legge regionale; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dalle leggi statali nonche' a quelle previste da normative comunitarie.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
