1. La Regione riconosce nel referendum il carattere di fondamentale istituto di democrazia e ne favorisce lo svolgimento. 2. Possono essere indetti nel territorio della Regione secondo le modalita' e forme stabilite dalla legge, referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 43; possono essere altresi' indetti referendum consultivi al fine di conoscere gli orientamenti della comunita' regionale o di comunita' locali su specifici temi che comunque interessino l'iniziativa politica e amministrativa della Regione.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art71 · fonte su Normattiva