Art. 65
1. Ogni disegno di legge e' presentato secondo le norme del Regolamento interno all'Ufficio di Presidenza che lo trasmette per l'esame alle Commissioni competenti, costituite nelle forme e nei modi di cui al Regolamento medesimo. Il disegno di legge e' approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Si puo' dar luogo ad un'unica votazione sul complesso della legge, nel testo approvato dalla Commissione competente, ove cio' sia richiesto dal relatore e approvato all'unanimita' dal Consiglio regionale. 2. Il Regolamento interno stabilisce i procedimenti abbreviati per disegni di legge per i quali sia dichiarata l'urgenza.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
