1. Il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla approvazione, invia la legge regionale al Commissario del Governo che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. 2. Il visto si ha per apposto se, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della legge regionale al Commissario, il Governo della Repubblica non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. 3. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa e' promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimita' avanti la Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art66 · fonte su Normattiva