1. La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione espressa o tacita del visto. Il testo e' preceduto e seguito dalle formule di rito.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art67 · fonte su Normattiva