1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche in relazione a processi di unione e di fusione, nonche' i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, previa consultazione mediante referendum, delle popolazioni interessate. 2. Le modalita' di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art73 · fonte su Normattiva