Art. 73
1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche in relazione a processi di unione e di fusione, nonche' i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, previa consultazione mediante referendum, delle popolazioni interessate. 2. Le modalita' di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
