1. La delega di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonche' l'eventuale revoca, sono disposte con legge regionale e sono dirette, di norma, a tutti gli enti di eguale livello istituzionale. 2. Per la revoca non riguardante la generalita' degli enti delegati e' richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati. 3. La delega e', di norma, a tempo indeterminato in relazione alla natura delle funzioni delegate. 4. La delega di funzioni puo' anche essere conferita in relazione a progetti definiti e per tempi determinati. 5. Le leggi regionali di delega di funzioni amministrative agli enti locali ne determinano il contenuto e i conseguenti rapporti finanziari, ne fissano la durata eventuale e regolano l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza della Regione, nonche' i casi di esercizio del potere sostitutivo e le ipotesi di revoca. 6. La Regione puo' avvalersi degli uffici degli enti locali anche sulla base di apposite convenzioni, osservando, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art74 · fonte su Normattiva