1. Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, e' esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, a norma dell'articolo 130 della Costituzione. 2. Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali subprovinciali si svolge in forma decentrata nei capoluoghi di provincia. 3. La legge regionale puo' disporre che il controllo avvenga in forma ulteriormente decentrata.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art75 · fonte su Normattiva