1. Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. 2. Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione. 3. L'abrogazione totale dello Statuto non e' ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art86 · fonte su Normattiva