Art. 85
1. Il procedimento amministrativo e' disciplinato con legge regionale, che prevede l'individuazione del responsabile del procedimento, il diritto al contraddittorio di soggetti interessati, le modalita' di consultazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti, favorendo la piu' ampia informazione. 2. Le leggi regionali favoriscono la semplificazione, lo snellimento e la concentrazione dei procedimenti amministrativi.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
