Approvazione
Art. 14
[1]Difensore civico
[2]E' istituito presso la Regione l'ufficio del Difensore civico. Le modalita' della nomina del Difensore civico, i suoi compiti nonche' i modi di esercizio degli stessi sono disciplinati dalla legge regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
