Art. 61
[1]Difensore civico
[2]Con legge regionale e' istituito l'ufficio del difensore civico che cura, a richiesta di singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale. La legge regola le modalita' di nomina e i modi di esercizio dei compiti del difensore civico.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
