Art. 15
Il Consiglio adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento contiene, in ogni caso, norme concernenti le attribuzioni del Presidente e dell'ufficio di presidenza, la convalida dei Consiglieri eletti in armonia con le leggi dello Stato, la convocazione del Consiglio in via ordinaria e nei casi d'urgenza, la composizione, il funzionamento e il finanziamento dei gruppi consiliari, la composizione e il funzionamento delle Commissioni e degli altri organi interni, il mantenimento dell'ordine delle sedute, le modalita' per la disciplina delle discussioni, le votazioni e il processo verbale. Il Regolamento determina le forme delle audizioni, da parte delle Commissioni consiliari, degli enti locali, organizzazioni sindacali dei lavoratori, rappresentanze di categoria, associazioni e altri gruppi. Le forme di documentazione e pubblicita' delle indagini conoscitive sono definite dal Regolamento interno. Il Consiglio disciplina con apposito regolamento l'organizzazione dei propri uffici amministrativi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
