Art. 14
Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento interno. Il Consiglio stabilisce i criteri per l'amministrazione del proprio bilancio da parte dell'ufficio di presidenza ed elegge fra i Consiglieri tre revisori dei conti secondo il Regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
