La legge regionale determina, con decorrenza dalla data di elezione del primo Consiglio, per i componenti del Consiglio regionale e della Giunta, le indennita' per la carica e per le funzioni e i criteri del rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato. La stessa legge determina l'assegno da corrispondere al Presidente e ai componenti della Giunta, al Presidente e agli altri componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art63 · fonte su Normattiva