Art. 63
La legge regionale determina, con decorrenza dalla data di elezione del primo Consiglio, per i componenti del Consiglio regionale e della Giunta, le indennita' per la carica e per le funzioni e i criteri del rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato. La stessa legge determina l'assegno da corrispondere al Presidente e ai componenti della Giunta, al Presidente e agli altri componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
