Art. 62
La revisione dello Statuto e' deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri nei modi previsti per la formazione delle leggi regionali e secondo il procedimento prescritto dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione. Nessuna iniziativa per la revisione dello Statuto puo' essere ammessa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione respinta dal Consiglio regionale non puo' essere rinnovata se non e' trascorso un anno dalla reiezione. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, adottata con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi, non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
