Approvazione
Art. 52
[1]Entrate della Regione
[2]Le entrate della Regione sono costituite:
- a)dai redditi del suo patrimonio;
- b)dai redditi propri, che essa istituisce con legge regionale;
- c)dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
- d)dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;
- e)dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- f)da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
