Art. 7 — Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali
I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonche' le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;
- b)per tributi delle regioni si intendono:
- 1)i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni;
- 2)le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
- 3)i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad imposizione erariale;
- c)per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
- d)le modalita' di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformita' al principio di territorialita' di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalita' devono tenere conto:
- 1)del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di' consumo puo' essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;
- 2)della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
- 3)del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
- 4)della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;
- e)il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.
Testo vigente dal 6 maggio 2009
