Le Autorita' belghe competenti prenderanno le misure necessarie per assicurare l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori italiani dal momento del loro arrivo in Belgio fino al momento in cui gli stessi incominceranno a beneficiare dell'assistenza sociale. L'operaio avra' l'obbligo di iscriversi nel piu' breve tempo possibile ad una Mutua riconosciuta di propria scelta.

Testo vigente dal 19 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-12-16;1663~art9 · fonte del testo