In applicazione dell'articolo 9 del contratto di lavoro per cio' che concerne i "phalansteres" delle aziende carbonifere si conviene quanto segue:
- 1)i dormitori saranno convenientemente riscaldati secondo la stagione;
- 2)ogni lavoratore disporra' di un armadio che possa essere chiuso, di letto a rete metallica munito di materassi non di paglia, coperte nel numero sufficiente e biancheria da letto che sara' cambiata due volte al mese;
- 3)salvo il caso di espresso desiderio dei lavoratori saranno evitati i letti sovrapposti.
Testo vigente dal 19 febbraio 1948
