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[1]Le disposizioni su riportate avranno vigore fino a che vi saranno aventi diritto.

[2]In caso di estinzione di aventi diritto la fondazione Pobar sara' trattata conforme alla volonta' del testatore secondo le leggi generali del Regno d'Italia.

[3]Fatto a Pola il 12 dicembre 1930 in italiano e in serbo-croato in due esemplari, uno dei quali sara' consegnato a ciascuno degli Stati.

[4]In caso di divergenza fara' fede il testo italiano.

[5]CHERSI CUKAR SERRA PERCIC DRAGHICCHIO JELUSIC

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~accordo-a-art11 · fonte del testo