Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Art. 3 (Accordo A)
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Alle borse di studio (stipendi scolastici) potranno concorrere gli aventi diritto indifferente se cittadini del Regno d'Italia o del Regno Jugoslavo.
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
