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Alle borse di studio (stipendi scolastici) potranno concorrere gli aventi diritto indifferente se cittadini del Regno d'Italia o del Regno Jugoslavo.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~accordo-a-art3 · fonte del testo