Art. 6 (Accordo A)
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[1]Chiuso il concorso, due mesi dopo la pubblicazione dell'avviso, la Commissione di cui l'art. 4 si radunera' per esaminare i titoli dei singoli concorrenti.
[2]Stabilito il loro diritto, una sottocommissione presieduta dal preside dell'Amministrazione provinciale del Carnaro e formata dai commissari italiani designera' a quali concorrenti italiani debbano essere assegnate le borse di studio spettanti alla parte italiana, una seconda sottocommissione presieduta sempre dallo stesso preside e formata dai commissari jugoslavi designera' invece a quali concorrenti jugoslavi debbano esser assegnate le borse di studio spettanti alla parte jugoslava.
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
