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[1]Chiuso il concorso, due mesi dopo la pubblicazione dell'avviso, la Commissione di cui l'art. 4 si radunera' per esaminare i titoli dei singoli concorrenti.

[2]Stabilito il loro diritto, una sottocommissione presieduta dal preside dell'Amministrazione provinciale del Carnaro e formata dai commissari italiani designera' a quali concorrenti italiani debbano essere assegnate le borse di studio spettanti alla parte italiana, una seconda sottocommissione presieduta sempre dallo stesso preside e formata dai commissari jugoslavi designera' invece a quali concorrenti jugoslavi debbano esser assegnate le borse di studio spettanti alla parte jugoslava.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~accordo-a-art6 · fonte del testo