Art. 1 (Accordo B)
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[1]III.
[2]Accordo B.
[3]Accordo sui fondi confraternali amministrati dalla provincia dell'Istria.
[4]Art. 1.
[5]I fondi confraternali, amministrati dalla provincia dell'Istria, per i Comuni di cui all'articolo seguente, saranno consegnati, fermo il principio stabilito all'art. 15 della Convenzione generale, al Governo jugoslavo, il quale provvedera' alla loro ripartizione.
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
