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[1]Il Comune patrimoniale di Castua paghera' per la cessione all'Istituto di credito comunale L. 155.000 e all'Istituto di credito fondiario L. 120.000, importi fissati in via di transazione.

[2]La differenza fino alla totale copertura dei crediti vantati dagli Istituti nominati secondo i loro bilanci sara' sopportata dai rispettivi fondi di riserva ordinari e straordinari.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~accordo-c-art2 · fonte del testo