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[1]I crediti ipotecari dell'ex comune di Castua per usurpi ed altri titoli vengono suddivisi in ragione di territorio. Con cio' la parte italiana incassera' le somme dovute dai singoli debitori, i cui beni gravati da ipoteca si trovano in territorio italiano e la parte jugoslava incassera' a sua volta le somme dovute dai singoli debitori, i cui beni gravati da ipoteca si trovano in territorio jugoslavo.

[2]Debitori, i cui beni ipotecati si trovano parte in territorio italiano e parte in territorio jugoslavo salderanno, indifferente l'estensione territoriale nell'un o nell'altro Stato, il loro debito in ragione del 50% al comune di Mattuglie e del 50% all'odierno comune di Castua.

[3]Per i crediti non garantiti da ipoteca e' normativa la residenza dei debitori al 1° gennaio 1930. Quelli che risiedevano alla data indicata in territorio italiano pagheranno il loro debito al comune di Mattuglie, quelli che risiedevano alla stessa data in territorio jugoslavo pagheranno il loro debito all'odierno comune di Castua.

[4]A compenso della differenza tra crediti a favore del comune di Mattuglie e crediti a favore dell'odierno comune di Castua, questo paghera' al primo l'importo concordato di L. 1000.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~art13 · fonte del testo