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[1]I debiti verso privati (allegato n. 6) contratti dall' ex comune di Castua saranno pagati dall'odierno comune di Castua. Il comune di Mattuglie concorrera' con il 50% che sara' versato di volta in volta.

[2]I debiti e gli interessi semplici maturatisi nel frattempo non potranno essere estinti dall'odierno comune di Castua in una valuta differente da quella avente corso nel Regno jugoslavo, ne' essi potranno esser pagati in una proporzione superiore a cent. 25 di dinaro per corona austriaca anche quando si tratti di mutui per i quali sono state inserite delle clausole speciali.

[3]Qualora dovessero sorgere delle contestazioni con i creditori o questi dovessero adire la via giudiziaria l'attuale comune di Castua non potra' assumere impegni diversi da quelli gia' precisati ne' esso potra' rinunziare ai rimedi di legge senza il consenso o il tempestivo accordo con il comune di Mattuglie.

[4]Il comune di Castua dovra' dare comunicazione di tutto al comune di Mattuglie, il quale ha l'obbligo di far pervenire la risposta, entro il termine massimo di cinque giorni. In caso di mancato riscontro si intendera' il comune di Mattuglie assenziente alle proposte del comune di Castua.

[5]Il comune di Mattuglie rifondera' al comune di Castua entro il termine massimo di due mesi il 50% degli importi transatti ed entro 14 giorni il 50% di quelli per i quali e' stata pronunziata una sentenza inappellabile o accettata da entrambe le parti. In caso di ritardi nei pagamenti il comune di Mattuglie dovra' sopportare per la sua parte quel maggiore onere che ne dovesse risultare.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~art14 · fonte del testo