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[1]All'eccedenza oltre il 50% della proprieta' boschiva comunale rimasta in territorio italiano viene di comune accordo attribuito un valore di L. 2.075.000, che sara' compensato al comune patrimoniale di Castua.

[2]La differenza in piu' esistente in territorio italiano sara' attribuita in proprieta' all'Ente, Istituzione o Azienda che provvedera' al compenso.

[3]Il resto passera' in proprieta' del comune di Mattuglie.

[4]L'Ente, Istituzione o Azienda, rispettivamente il comune di Mattuglie, saranno autorizzati a conseguire in base al presente accordo, la trascrizione nei libri tavolari il proprio nome del diritto di proprieta' sui fondi comunali situati in territorio italiano e l'odierno comune patrimoniale di Castua sara' pure autorizzato di far cancellare nei libri tavolari il diritto di proprieta' iscritto a nome delle frazioni rimaste in territorio italiano e questo senza l'ulteriore consenso o intervento del Comune iscritto e in esenzione tasse, bolli e diritti in genere.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~art15 · fonte del testo