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Alla parte di proprieta' boschiva della frazione (comune aggregato) di Studena rimasta in territorio italiano viene, a sua volta, attribuito un valore di L. 800.000 che sara' pure compensato alla frazione (comune aggregato) di Studena. La stessa passera' in proprieta' con diritto alla trascrizione tavolare in base a questo accordo senza ulteriore consenso o intervento della frazione iscritta e in esenzione di tasse, bolli e diritti in genere all'Ente, Istituzione o Azienda che provvedera' al compenso.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~art16 · fonte del testo