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Nel primo caso la ripartizione degli attivi e dei passivi viene fatta in ragione del 58 per cento per la parte italiana e del 42 per cento per la parte jugoslava; nel secondo caso la ripartizione viene fatta in ragione del 50 per cento per ciascuna delle due parti.
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
