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Nel primo caso la ripartizione degli attivi e dei passivi viene fatta in ragione del 58 per cento per la parte italiana e del 42 per cento per la parte jugoslava; nel secondo caso la ripartizione viene fatta in ragione del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~art3 · fonte del testo