Art. 1 (Convenzione)
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[1]I.
[2]Convenzione generale per la sistemazione degli interessi patrimoniali dell'ex provincia dell'Istria e dell'ex Camera di commercio e d'industria.
[3]Art. 1.
[4]Quale base per la sistemazione delle attivita' e passivita' della provincia dell'Istria viene preso il bilancio del fondo provinciale risultante dal conto patrimoniale del Fondo provinciale dell'Istria col 31 dicembre 1920 (allegato n. 1).
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
