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Spettano ai singoli Comuni, alle singole istituzioni e agli enti interessati tutti quegli importi incassati per qualsiasi titolo per conto di questi e qualsiasi restanza attiva risultante alla data dello sgombero (allegato n. 17).

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~convenzione-art10 · fonte del testo