Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Art. 10 (Convenzione)
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Spettano ai singoli Comuni, alle singole istituzioni e agli enti interessati tutti quegli importi incassati per qualsiasi titolo per conto di questi e qualsiasi restanza attiva risultante alla data dello sgombero (allegato n. 17).
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
