Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Art. 13 (Convenzione)
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L'aliquota - in quanto applicabile - e' stabilita in ragione del 92,84 per cento a favore dell'Italia e di 7,16 per cento a favore della Jugoslavia.
Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
