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E' riconosciuta la compensazione di tutti gli importi dovuti a sensi della presente Convenzione e degli accordi allegati cosi che l'ente debitore dovra' all'ente creditore la differenza complessiva risultante dal conteggio delle singole partite (allegato n. 19).

Testo in vigore dal 14 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2070~convenzione-art15 · fonte del testo